Demansionamento

DEMANSIONAMENTO PROFESSIONALE IN AMBITO SANITARIO

Con la sentenza del 08.10.2018, n. 1842, il Tribunale di Roma, in linea con altre decisioni del medesimo Tribunale, decidendo un ricorso proposto da un gruppo di infermieri dipendenti di un’azienda sanitaria tutti patrocinati dall’Avv. Paolo Galluccio esperto in diritto del lavoro ed, in particolare in materia sanitaria, ha stabilito che il demansionamento (assegnazione di mansioni inferiori) e la dequalificazione professionale (privazione e/o limitazione di mansioni tipiche del profilo di appartenenza), oltre a costituire un grave inadempimento contrattuale, può essere la causa di un danno non patrimoniale risarcibile.

Richiamando i precedenti della Suprema Corte (Cass. S.U. 11.11.2008, n. 26972; Cass. sez. lav. 12.05.2009, n. 10864; Cass. sez. lav. 30.09.2009 n. 20980; Cass. sez. lav. 21.03.2012 n. 4479 – più di recente cfr. ex multis, Cass. sez. lav. 13.06.2014, n, 13499), il Giudice ha significativamente sottolineato che “Il diritto del lavoratore ad esprimere la propria competenza professionale in conformità alle condizioni di assunzione, a conservarla e ad accrescerla (art. 35 commi 1 e 2) e una sua eventuale lesione può incidere negativamente su interessi patrimoniali e non patrimoniali del lavoratore. Nel caso in esame […] deve ritenersi sussistente il danno all’immagine professionale e alla dignità personale dei lavoratori, connesso al comportamento illecito della parte datoriale”.

Il Tribunale non si è dunque limitato a vietare formalmente all’azienda sanitaria di assegnare gli infermieri alle mansioni di competenza del personale di categoria A e B e ad adottare tutte le misure di sorveglianza sanitaria nella movimentazione dei carichi, ma accogliendo l’ulteriore domanda dei ricorrenti ha riconosciuto il loro diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in via equitativa in base ad una percentuale della retribuzione netta (nel caso in esame oscillante tra il 6% e il 3%), da calcolarsi per tutti gli anni, nella diversa misura indicata, in cui si è protratto l’illecito contrattuale e sino alla data della pronuncia.

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