Risarcimento precari DOC

INFORMATIVA STUDIO LEGALE GALLUCCIO

Risarcimento precari: ultime sentenze e novità

27 Novembre 2019 | Rivista giurisprudenza e diritto

I precari della Pa devono essere risarciti ed i responsabili sanzionati. Al via, dunque, i maxirisarcimenti in favore dei precari. Ecco le ultime sentenze

Lo avevamo già preannunciato nella rivista Precari e Corte Europea: al via i maxirisarcimenti i precari della Pa devono essere risarciti ed i responsabili sanzionati. Al momento, niente stabilizzazione obbligatoria, ma i risarcimenti devono essere effettivi e, dunque, molto più elevati rispetto al passato. A sancirlo è stata la Corte Europea con una recentissima sentenza [1], alla quale i Tribunali italiani, fortunatamente, stanno già cominciando ad adeguarsi.

Sul punto, si segnala una recentissima sentenza del Tribunale di Roma che riguarda vari precari della sanità .

 Ebbene, nel provvedimento giudiziale, il giudice con riflessioni giuridiche e normative di matrice nazionale ed europea, ha accolto le domande dei lavoratori.

Ciò posto, i lavoratori patrocinati dall’Avv. Paolo Galluccio al momento circa 500 (precari storici delle Asl Campane e Romane) hanno ottenuto dai vari enti aslini il risarcimento pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ed a corrispondere, in favore del lavoratore precario, tutte le differenze retributive maturate in ragione dell’anzianità di servizio, oltre interessi, per un ammontare complessivo di circa 70mila euro.

Nuove regole per contratti a termine e precari: cosa cambia

Precari: come ottenere il maxirisarcimento

Chi ha subito per mesi o addirittura per anni l’illegittima precarizzazione della propria condizione lavorativa, dovrebbe senz’altro ricorrere al giudice del lavoro per ottenere il risarcimento del danno subito. La domanda di risarcimento va presentata con apposito ricorso. Nel ricorso è necessario dimostrare l’abuso subito; dovranno, quindi, essere depositati tutti i contratti a termine conclusi nel corso degli anni e tutte le prove attestanti l’illegittima precarizzazione sofferta. Oltre a questa documentazione, è molto importante depositare dei conteggi, vale a dire una sorta di perizia di parte sulle somme percepite dal lavoratore precario nel corso del tempo. Ciò è indispensabile al fine di ottenere anche la restituzione di tutte le differenze retributive maturate. Il consiglio, pertanto, è quello di rivolgersi ed affidarsi a legali molto esperti della materia. Sul punto leggi anche: Risarcimento precari: spettano le differenze retributive?

Precari e risarcimento del danno

Come anticipato, alla luce di quanto da ultimo statuito dalla Corte Europea, i risarcimenti spettanti ai precari saranno molto più elevati. Ci riferiamo alla vera e propria “piaga sociale” del ricorso abusivo dei contratti a termine nella Pa, che condanna migliaia di lavoratori ad una vita di eterno precariato. Sul punto, forse non tutti sanno che il contratto di lavoro a tempo determinato nasce dalla volontà del legislatore di sopperire ad esigenze produttive ed organizzative temporaneee costituisce un’eccezione alla regola (che è quella – per l’appunto – dell’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato). Per questo motivo, la stipula di contratti a termine deve essere soggetta a dei limiti, superati i quali si determina un abuso che, in quanto tale, deve essere sanzionato. Più precisamente, la Pubblica Amministrazione non può ricorrere al rinnovo dei contratti a tempo determinato per oltre 36 mesi (anche non continuativi). Al contrario, si creerebbe per il dipendente una illegittima situazione di precariato vietata non solo dalla legge italiana, ma anche da quella dell’Unione Europea [3]. Dunque, se sei un dipendente pubblico precario che ha subito per oltre 36 mesi l’illegittima precarizzazione del proprio contratto di lavoro, avrai sicuramente diritto al risarcimento del danno. Danno che deriva dalla circostanza che in questi casi il lavoratore, vincolato dalle continue proroghe,  resta “prigioniero” del suo stesso contratto a termine, finendo con l’essere “condannato” a vivere una situazione di eterna precarietà, alla quale non sarebbe assoggettato laddove, ad esempio, alla normale conclusione del rapporto di lavoro potrebbe cercare impiego altrove.

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