
Lo studio Legale Galluccio esperto in problematiche afferenti i dipendenti della sanità pubblica e privata ha istituito l’Osservatorio Covid 19 in collaborazione con professionisti esperti di protocolli sanitari, misure di prevenzione e procedure di sicurezza sul lavoro, attivando una TASK FORCE dedicata per assistere e tutelare tutti i lavoratori contagiati.
LA QUESTIONE : Nell’ipotesi di contagio da Covid-19 di un dipendente, in cosa può incorrere il datore di lavoro? «In ipotesi di un dipendente contagiato durante lo svolgimento dell’attività il datore di lavoro può potenzialmente incorrere sotto l’aspetto civilistico : nella responsabilità contrattuale per violazione dell’obbligo generale di cui all’art. 2087 c.c il quale prevede che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. In tal senso, in caso di contagio Covid-19 il datore di lavoro potrebbe dover risarcire il dipendente per non aver disposto tutti i controlli necessari per tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore nello svolgimento della prestazione; nella violazione dell’art. 55 Dlgs 81/2008 (TU Salute e Sicurezza) laddove non abbia disposto interventi ad hoc, né aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi; Quale risarcimento può attivare il lavoratore : «In caso di contagio del personale medico/sanitario nel luogo di lavoro, potrebbe configurarsi una responsabilità contrattuale del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo generale di cui all’art. 2087 c.c.; danno peraltro risarcibile anche dall’INAIL a titolo di infortunio sul lavoro.
QUALI GLI ARGOMENTI A SOSTEGNO DEL RICORSO ? I medici e/o gli infermieri eventualmente contagiati potranno sostenere che il datore di lavoro e’ inadempiente rispetto ai predetti obblighi per non aver adottato le misure “necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore nello svolgimento della non prevista prestazione” ovvero per non aver “esercitato il controllo sulla conseguente esecuzione nel rispetto dei paradigmi di sicurezza legislativamente richiesti” (Cass. 5/1/2018, n. 146; Cass. 18/11/2019, n. 29879). In tal caso, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito un danno alla salute l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento; mentre grava sul datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze – l’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo. Se il datore di lavoro, poi, non avesse adottato alcun piano di intervento né aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rispetto al rischio di contagio specifico da Covid-19, la propria difesa sarebbe certamente complessa.
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