NON PUÒ ESSERE PRECLUSO AL PRECARIO CHE LAVORA IN ALTRA AZIENDA IL DIRITTO ALLA STABILIZZAZIONE

Anche chi non presta più servizio presso l’Azienda deve poter conoscere l’esistenza della manifestazione di interesse per esercitare il diritto alla  partecipazione.

Importantissima sentenza del Giudice del Lavoro, il quale, con provvedimento del Maggio 2021, ha ritenuto illegittimo l’operato dell’Azienda che, stante l’assenza di lavoratori in servizio che potevano aspirare alla stabilizzazione, ha omesso la pubblicazione dei relativi avvisi, non dando la possibilità’ di partecipare alle manifestazioni di interesse e, pertanto, procedendo a stabilizzare solo i dipendenti ancora presenti in servizio. Nel caso di specie, il sanitario, assunto in altro profilo presso altro Ente, agiva in giudizio invocando il proprio diritto a dover partecipare alla manifestazione d’interesse.

Secondo l’Azienda “, si legge nel provvedimento del Tribunale, è “ insussistente il diritto del ricorrente alla stabilizzazione poiché egli non prestava più servizio alle dipendenze della stessa alla data della stabilizzazione e, nelle more, era stato assunto a tempo indeterminato presso altra amministrazione “; ma il Tribunale, accogliendo la tesi difensiva,  si è mostrato di diverso avviso.

“Senonché dal tenore della normativa richiamata, non si rinviene alcun riferimento alla necessità della costanza del rapporto di lavoro del dipendente presso l’Amministrazione che procede alla stabilizzazione “, ragion per cui l’orientamento da prendere in considerazione in siffatte situazioni e’ “ l’art. 20 del D.lgs. n. 75/2017, relativo alla procedura di stabilizzazione, non richiede l’assenza di contratti a tempo indeterminato con amministrazioni diverse da quelle che indicono la procedura di stabilizzazione come requisito per la partecipazione alla procedura e che dalla rubrica della disposizione – “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”- non può desumersi che la sussistenza di un contratto a tempo indeterminato con altra amministrazione e per altro profilo sia ostativa alla partecipazione alla procedura di stabilizzazione. Infatti la ratio della procedura, volta al superamento del precariato, appare soddisfatta anche nel caso in cui il partecipante alla procedura per il posto oggetto di stabilizzazione sia titolare di contratti a tempo determinato con l’amministrazione e quindi “precario” per quel posto” .

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